Prestiti finalizzati: come funziona il recesso?

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Il prestito personale finalizzato è uno dei metodi di adempimento dell’obbligazione pecuniaria più utilizzato sul mercato dagli acquirenti. Il prestito personale finalizzato, infatti, è un modo semplice e rapido di acquisto disciplinato dal codice del consumo. Questo tipo di contratto prevede la concessione di un credito per la sua cifra intera sotto forma di dilazione rateale.

L’acquirente acquista un bene o un servizio e ne entra effettivamente in possesso, seppure non lo abbia pagato del tutto, con l’accordo che in un tempo stabilito restituisca il credito prestato sotto forma di pagamento rateale.

Cause di estinzione del contratto

Necessario, forse, è fare chiarezza sulle modalità di estinzione di un contratto.

L’estinzione del contratto si verifica in tutti i casi in cui questo perde la propria efficacia.

I casi estinzione di un contratto possono essere diversi:

  • La rescissione.
  • La risoluzione del contratto per inadempimento.
  • La risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
  • La risoluzione per eccessiva onerosità
  • Il recesso.
  • Il mutuo consenso.

Il rapporto contrattuale ha come due forme base e principali di estinzione: l’annullamento e la risoluzione.

L’annullamento è previsto nel caso in cui ci siano delle specifiche cause di invalidità del contratto:

  • l’incapacità legale;
  • l’incapacità naturale;
  • l’errore, la violenza e il dolo;
  • il conflitto di interessi, nella rappresentanza;
  • il contratto concluso da falsus procurator;
  • il contratto concluso in violazione di particolari divieti di alienazione;
  • l’annullabilità del contratto di lavoro stipulato senza osservare le norme concernenti la domanda e l’offerta di lavoro.

Vediamo in breve la prima forma citata nell’elenco: la rescissione.

La rescissione disciplinata all’articolo 1447 prevede l’ipotesi in cui una delle parti ha assunto obbligazioni a condizioni inique perché si trovava nella ” necessità, nota alla controparte, di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona “.

Quindi i requisiti necessari per poter rescindere dal contratto sono:

  • Stato di pericolo.
  • Stato di bisogno.

La risoluzione del contratto per inadempimento si verifica quando una delle due parti contraenti non adempie alla propria obbligazione. In questo modo, la parte, invece, adempiente può chiedere in via giudiziale l’adempimento o in alternativa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Considerando che una volta chiesta la risoluzione non potrà più chiedere l’adempimento all’obbligazione.

Passiamo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Quest’ultima disciplina la situazione in cui si verifica una causa non imputabile alle parti, che non consente l’adempimento dell’obbligazione contrattuale. Automaticamente l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato. Tale risoluzione necessita che l’impossibilità sia totale. Se l’impossibilità della prestazione è soltanto parziale si attribuisce alla controparte la possibilità di scelta tra:

  • il diritto ad una riduzione della prestazione;
  • il diritto a recedere dal contratto.

Arriviamo alla risoluzione per eccessiva onerosità. Si riferisce ai casi in cui un contratto che comporta un’esecuzione differita o protratta nel tempo diventi per avvenimenti straordinari particolarmente onerosa. In questo caso la parte può domandare la risoluzione del contratto.

Ancora, il mutuo consenso si ricava dalla definizione di contratto stesso. L’articolo 1321 sancisce che questo è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico; l’articolo 1372 ribadisce inoltre che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso. Mutuo consenso è quindi l’accordo contrattuale con il quale le parti sciolgono un precedente contratto.

Arriviamo infine alla forma del recesso. Il recesso va definito come il diritto di sciogliere il contratto mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte. Il recesso può essere esercitato sino a quando non sia stata data esecuzione al contratto. Il recesso deve presentare la stessa forma del contratto originario.
Può avere fonte:

  • legale: se è previsto dalla legge (società, locazione, mandato, mutuo ecc.);
  • convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un corrispettivo per la parte che è destinata a subire l’esercizio del diritto di recesso.

Una breve tabella riepilogativa:

ANNULLAMENTO  Cause specifiche di invalidità.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO L’inadempimento di una delle parti.
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA Impossibilità non imputabile alla parte che non può adempiere.
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ Per cause straordinarie si verifica una eccessiva onerosità del contratto.
RESCISSIONE Stato di bisogno. Stato di pericolo.
MUTUO CONSENSO Consenso di entrambe le parti alla risoluzione del contratto.
RECESSO Dichiarazione unilaterale che risolve il contratto.

Il diritto di recesso

La domanda più frequente è proprio se sia possibile un recesso da parte dell’acquirente dopo esser entrato in possesso del bene.

Un primo diritto di recesso che sicuramente è previsto dalla legge a tutela del consumatore, è che l’acquirente possa effettivamente recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della firma del contratto. Questo tipo di diritto di recesso dell’acquirente non prevede il pagamento di penali.

Altro particolare molto importante, nel caso in cui si prenda in considerazione il recesso entro i 14 giorni, è che non è necessario che il consumatore specifichi una motivazione per la quale avrebbe deciso di porre termine al contratto.

Se in alcuni tipi di contratto, infatti, l’acquirente per recedere deve fornire un obbligo di motivazione, in questo caso non è necessario. I casi più noti di termine del contratto da parte dell’acquirente con obbligo di motivazione e, con conseguente restituzione del bene, sono ad esempio le situazioni in cui il prodotto non corrisponde a ciò che si intendeva acquistare. Ovvero, sono presenti particolari difetti o parti non integre del prodotto.

Modalità per comunicare il recesso

Il recesso va comunicato con mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella lettera è necessario indicare che il soggetto intende procedere con il diritto di recesso ai sensi della direttiva comunitaria 48/2008 e dell’art 125 ter del Testo unico bancario (TUB). Altri requisiti necessari alla compilazione della lettera raccomandata è l’inserimento della data di conclusione del contratto, con allegato il numero del contratto di riferimento.

Di seguito la disciplina:

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125 bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo 67, comma 3, del Codice del consumo.

C’è una clausola prevista dall’art 125 ter comma 2 lett. b) (TUB), che disciplina la fattispecie in cui il prestito sia già stato erogato e di conseguenza il contratto ha avuto già esecuzione. In questo caso il consumatore avrà sempre un diritto di recesso, ma con condizioni differenti da quelle sopra citate.

Infatti, l’acquirente potrà recedere solo a seguito della restituzione alla banca del capitale concesso e degli interessi maturati fino a quel momento, oltre alle eventuali tasse dovute allo Stato.

Riportiamo con precisione il testo dell’articolo:

b) Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

Ancora, a tutela dell’acquirente obbligato alla restituzione del denaro si prevede al comma 3 dell’art 125 ter (TUB), l’impossibilità da parte del finanziatore alla pretesa di ulteriori somme di denaro che non siano previste dal comma 2 lett. b) art 125 ter (TUB).

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

In breve:

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
  • No obbligo di motivazione.
  • No pagamento di penali
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera
  • Restituzione del capitale.
  • Pagamento interessi maturati.
  • Rimborso somme non ripetibili.

Inadempimento del finanziatore

Un ulteriore caso di recesso che prevede però la protezione e la tutela del consumatore/acquirente, è la situazione di inadempimento da parte del finanziatore con conseguente danno all’acquirente che ha concluso il contratto di acquisto tramite prestito personale finalizzato.

Questo è il caso in cui il finanziatore non consegna il bene acquistato dall’acquirente allo stesso. L’acquirente sarà quindi nella posizione di diritto di risolvere il contratto ottenendo anche la restituzione delle rate già versate. Questa causa di estinzione la si ricollega dunque alla risoluzione per inadempimento.

Rimborso anticipato della somma finanziata

Un caso differente in cui l’acquirente decide di liberarsi dal contratto di prestito personale finalizzato, è l’estinzione anticipata.

Per tutti i prestiti comunque vale il diritto del richiedente di estinguere il prestito in ogni momento, pagando in una sola soluzione tutta la cifra per cui si è rimasti in debito.

Nel caso di estinzione anticipata si possono prevedere anche particolari vantaggi tra cui la possibilità che il consumatore/acquirente possa godere di uno sconto sugli interessi.

Anche se al tempo stesso, dall’altro lato, pende sull’acquirente uno svantaggio non di poco conto. In base alla normativa in vigore dal 1° giugno 2011, il rimborso anticipato prevede una penale a carico del cliente che lo richiede. L’ente finanziatore avrà diritto ad un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto supera l’anno; se il tempo residuo del contratto è invece uguale o inferiore ad un anno, l’indennizzo non dovrà superare lo 0,5% dell’anticipo.

Estinzione del contratto ed esecuzione

L’estinzione del contratto di cui il recesso fa parte, o meglio, è una delle cause, non va confusa con l’esecuzione dello stesso. Entrambe le situazioni, sotto un certo profilo, portano alla conclusione del contratto. La vera differenza da prendere in esame è sotto il profilo degli effetti del contratto.

Nel caso in cui il contratto venga eseguito gli effetti dello stesso continuano ad essere prodotti perché le parti adempiono agli obblighi prescritti. Se, infatti, le parti adempiono le loro obbligazioni non si potrà certo parlare di estinzione del contrattoL’estinzione del contratto ha invece una differenza fondamentale, perché non solo il contratto si conclude, ma gli effetti del contratto non si verificano e non si producono.

Infatti, l’estinzione del contratto si verifica in tutti i casi in cui il contratto perde la sua efficacia.

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