Prestiti finalizzati: normativa e informazioni legali

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Per prestito finalizzato si intende la concessione ad una persona fisica (consumatore) un credito, finalizzato all’acquisto di beni di consumo o servizi.

Le forme del prestito finalizzato

Il prestito finalizzato può assumere varie forme; la più semplice è la dilazione di pagamento. In questo caso il pagamento del bene o del servizio avviene attraverso rate; la concessione del credito viene accordata direttamente dal venditore. L’ altra forma di concessione di credito per l’ acquisto di beni di consumo è costituita dal prestito: questo può essere erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari.

La differenza fondamentale tra questi due soggetti è che, mentre le banche possono raccogliere depositi (raccolta di risparmio presso il pubblico), gli altri intermediari devono attingere a capitale proprio o a prestiti obbligazionari. Altra differenza importante è il fatto che, nel caso di dilazione del pagamento non può essere richiesta la corresponsione di interessi, mentre quando viene concesso un prestito, la somma erogata deve essere restituita maggiorata di un certo tasso di interesse.

A questo proposito, occorre tenere presente l’esistenza del TAN e del TAEG:
– il primo è il tasso annuo nominale, ossia l’interesse (espresso in percentuale annua del credito concesso) praticato in base al contratto di credito;
– il secondo, invece, è il tasso annuo effettivo globale, ovvero il costo totale (espresso in percentuale annua del credito concesso) del credito per il consumatore, che comprende, oltre all’ interesse, anche gli oneri diversi. Il TAEG è, dunque, sempre maggiore del TAN.

La normativa vigente fino al settembre 2010

Procediamo ad un’analisi della normativa che è stata vigente fino al 19 settembre 2010; da quel giorno, infatti, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 il quale, come vedremo, ha rivoluzionato la materia.

Il primo atto normativo che dobbiamo considerare è il Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il quale tratta del credito al consumo agli articoli 40, 41 e 42. In particolare, l’ art. 40 sancisce che il CICR provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 98/7/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

L’ art. 41 stabilisce che, ai fini di quanto disposto nell’ art. 40, il CICR apporta le necessarie modifiche al decreto del Ministero del Tesoro dell’ 8 luglio 1992, il quale reca “disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo”.
L’ art. 42 dispone che il compratore, nel caso di inadempimento del fornitore, può agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso e nel caso in cui abbia inutilmente costituito in mora il fornitore. L’ azione contro il finanziatore può essere intrapresa solo se sussiste un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di finanziamento.

La prima problematica sulla quale occorre riflettere è quella relativa alla disposizione dell’ art. 42. Infatti essa pone un primo problema al consumatore: mentre con la semplice vendita a rate con riserva della proprietà si stipula un solo contratto, con la nuova e più sviluppata forma di credito al consumo il consumatore conclude un contratto di compravendita (con il fornitore del bene) e uno di finanziamento (con l’ intermediario finanziario). Si dà luogo, così, a due fattispecie contrattuali diverse e distinte. Tuttavia, se si analizza la disposizione dell’ art. 42 del codice del consumo si dovrebbe concludere che le due fattispecie contrattuali sono inscindibilmente connesse tra loro in quanto, nel caso di inadempimento da parte del fornitore, il consumatore può, a determinate condizioni, agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso.

La concessione del credito viene accordata a soggetti (persone fisiche) che agiscono per scopi estranei all’ attività imprenditoriale eventualmente svolta (sono questi i consumatori). Dopo aver individuato i destinatari della concessione, l’ art. 121 stabilisce coloro che possono concedere credito:

  • le banche;
  • gli intermediari finanziari;
  • i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento.

L’ art. 122 tratta del TAEG. Come abbiamo già detto, il tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito stesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
L’ art. 123 stabilisce norme in tema di pubblicità. Nei locali aperti al pubblico devono essere pubblicizzate le condizioni fondamentali del contratto.

I requisiti del contratto

In base all’ art. 117 del T.U.B. il contratto deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità. L’ art. 124, in particolare sancisce che l’ art. 117 si applica anche ai contratti di credito al consumo.

Nel contratto devono essere indicati:

  • l’ ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  • il TAEG;
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato;
  • l’ importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
  • le eventuali garanzie richieste;
  • le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l’ acquisto di determinati beni o servizi, esso deve contenere, a pena di nullità:

  • la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
  • il prezzo dell’ acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l’ ammontare dell’ eventuale acconto;
  • le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà se il passaggio della proprietà non è immediato.

La nuova normativa

La direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008 ha riformato la normativa europea sul credito al consumo, recando significative innovazioni in materia. La nuova regolamentazione, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, aumenta la tutela per i consumatori e promuove la formazione di un mercato più efficiente in un’ ottica di integrazione a livello europeo.

Come si evince dai “considerando” della direttiva, al fine di pervenire alla formazione di un mercato efficiente del credito al consumo, occorre realizzare un’ armonizzazione in alcuni settori fondamentali; la piena armonizzazione è, infatti, l’ approccio migliore per raggiungere questo scopo e per incrementare la tutela dei consumatori.

In particolare si afferma la necessità di introdurre pratiche miranti, da una parte, ad una corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e dall’ altra a far sì che i creditori non concedano credito in modo indiscriminato ed irresponsabile, ma operino in modo corretto, valutando il merito creditizio del consumatore; l’ introduzione di norme volte alla corretta attuazione del rapporto di credito è fondamentale; si pensi, infatti, che la grave crisi che, a partire dal 2007 ha colpito l’ economia mondiale e che ancora stiamo vivendo ha avuto origine dalle insolvenze sui mutui subprime statunitensi.

La direttiva del 2008 non si applica a tutti i contratti di credito indiscriminatamente; infatti, l’ art. 2 contiene un elenco delle fattispecie di contratto alle quali la nuova normativa non si applica
L’ art. 4 stabilisce quali informazioni pubblicitarie il creditore deve fornire al consumatore.
Tra queste ricordiamo:

  • Il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni sulle spese comprese nel costo totale del credito;
  • L’ importo totale del credito[2];
  • Il tasso annuo effettivo globale;
  • L’ eventuale obbligo di sottoscrivere contratti accessori al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni contrattuali previste

Nell’ art. 5 sono invece contenuti gli obblighi di informazione precontrattuale, fra cui quelli relativi a:

  • Il tipo di credito;
  • L’ indirizzo del creditore e la sua identità;
  • L’ importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
  • La durata del contratto;
  • Il tasso debitore;
  • Il tasso annuo effettivo globale;
  • Il diritto di recesso;
  • Il diritto al rimborso anticipato.

Sono previsti (art. 6) anche obblighi di informazione più specifici riguardanti contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e contratti di credito specifici.
L’ art. 8 sancisce l’ obbligo, per il creditore, di valutare il merito creditizio del debitore (consumatore), mentre l’ art. 9 stabilisce che, in caso di crediti transfrontalieri, ogni Stato membro deve autorizzare l’ accesso alle banche dati operanti sul suo territorio ai creditori degli altri Stati membri al fine di verificare il merito creditizio del debitore.
L’ art. 10 stabilisce che devono essere inserite, nei contratti di credito, informazioni specifiche, come, ad esempio, quelle su:

  • Tipo di credito;
  • Identità ed indirizzo geografico delle parti e, se del caso, dell’ intermediario del credito;
  • La durata del contratto;
  • L’ importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
  • Il tasso debitore ed il tasso annuo effettivo globale;
  • Il tasso degli interessi nel caso di ritardo nei pagamenti;
  • L’ esistenza o l’ assenza del diritto di recesso;
  • Il diritto al rimborso anticipato del credito.

Di particolare importanza la norma dell’ art. 14, che stabilisce che il consumatore ha tempo 14 giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso dal contratto di credito senza motivazione.
Nell’ art. 15 viene statuito che, se il consumatore ha esercitato il diritto di recesso da un contratto per la fornitura di merci, non è più vincolato agli eventuali contratti di credito collegati.

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